L’umidità, sia di risalita che ambientale, è spesso oggetto di “scontro” tra il proprietario dell’immobile e chi lo abita in qualità di inquilino. Proviamo in questo articolo a fare un po’ di chiarezza su diritti e doveri delle due parti.

Obblighi del proprietario e dell’affittuario:

Quando si propone un immobile in locazione, bisogna consegnarlo assolutamente vivibile e privo di qualsiasi difetto. Il locatore, infatti, è obbligato per legge a consegnare all’affittuario un immobile in buone condizioni, ben mantenuto e tale da servire all’uso convenuto per tutta la durata contrattuale.

D’altra parte l’inquilino è tenuto a mantenere l’immobile in buone condizioni e riconsegnarlo nello stato originario.

Ogni anno, migliaia di  inquilini si trovano a dover gestire la problematica dell’umidità in casa. Può capitare infatti, che dopo qualche tempo, si comincino manifestare problemi di umidità e muffa.

Ovviamente nascono delle e controversie per l’attribuzione della responsabilità e di conseguenza molto spesso liti e cause legali per le spese da affrontare per eliminare umidità di risalita, umidità ambientale e muffe.

Di chi è la responsabilità in caso di umidità ambientale?

Bisogna innanzi tutto capire che tipo di problema si riscontra, la diagnosi è abbastanza semplice: quando si manifestano macchie nere (che alto non sono che muffe, spore e batteri) negli angoli del soffitto siamo davanti ad un problema di umidità ambientale o da condensa.

In questi casi il proprietario non è assolutamente responsabile del fenomeno in quanto la muffa è causata dalla scarsa areazione dei locali (ambienti dove si crea una maggiore quantità di vapore acqueo, come bagni e cucina, sono più soggetti ad essere aggrediti dalla muffa).

L’inquilino, oltre a rimuovere le eventuali muffe e spore e areare il più possibile gli ambienti, può chiedere al locatore di acquistare delle apparecchiature di ventilazione meccanica controllata (vedi KontrolAIR) che aiutano ed ottimizzano il ricircolo dell’aria negli ambienti.

In questi casi le apparecchiature, essendo installate nelle murature, rimangono di proprietà del locatore.

Diverso è il discorso se si tratta di umidità ascendente o di risalita capillare

In casi di umidità da risalita la responsabilità invece è del locatore. L’insufficiente isolamento dal terreno è ovviamente impossibile da imputare all’inquilino e pertanto il proprietario è tenuto a risanare le murature degradate.

L’acqua presente nel sottosuolo tende a incanalarsi attraverso i capillari delle murature, col tempo, l’acqua presente all’interno dei muri, tende ad evaporare facendo fuoriuscire i sali che, oltre a creare rigonfiamenti e a sgretolare l’intonaco, formano macchie di muffa dando luogo ad un ambiente brutto esteticamente e malsano.

Quando gli immobili sono abitati, isolare adeguatamente le murature dal terreno è spesso impossibile in quanto i lavori sono molto invasivi e soprattutto molto costosi, a meno che non si opti per una soluzione semplice, non invasiva e soprattutto definitiva come la deumidificazione elettrofisica (vedi KontrolDRY).

 

Risoluzione del contratto in caso di muffe o umidità di risalita

L’articolo 1578 del Codice Civile recita “il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.

Qualora non si trovasse un accordo per l’effettuazioni dei lavori di risanamento e in caso l’abitabilità risulti compromessa, l’affittuario può richiedere una diminuzione del canone pattuito o addirittura la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni.

Spesso, in questi casi, si agisce per le vie legali. Non è sempre facile dimostrare se effettivamente le colpe sono dell’una o dell’altra parte, solitamente viene effettuata una perizia da parte di un tecnico il quale deve accertare la responsabilità delle parti.